Secondo la normativa regionale toscana (in particolare, il Codice del Commercio), oltre alla pianificazione del commercio in sede fissa, i Comuni sono tenuti a definire:
- la programmazione della rete di vendita della stampa (art. 28);
- la pianificazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (art. 40);
- la regolamentazione della funzione di somministrazione di alimenti e bevande (art. 42 Bis);
- l’individuazione dei criteri e dei requisiti delle aree idonee per la localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti (art.59)