Art. 11 del Decreto Sviluppo (D.L. 24 gennaio 2012 , n. 1) prevede che il rapporto farmacie/popolazione venga fissato ad 1 farmacia ogni 3.300 abitanti.
- Il numero delle autorizzazioni dovrà essere stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti.
- La popolazione eccedente, rispetto al parametro, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento dei parametro stesso.
Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentiti l'azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio dì cui sopra ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, la Regione sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, può istituire una farmacia:
- nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
- Nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.
Il numero di farmacie spettanti a ciascun Comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.
Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui sopra, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e inviai dati alla Regione entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.