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PisteCiclabili

Lo spirito della legge

L’aspetto fondamentale della Legge è il riconoscimento della mobilità ciclistica quale terza componente essenziale della mobilità urbana, assieme alla mobilità motorizzata privata e a quella pubblica collettiva, e da questo riconoscimento l’individuazione di una serie di azioni e provvedimenti, compresi i relativi finanziamenti, per attuare gli obiettivi di sviluppo della mobilità in bicicletta.
I comuni, anche in forma associata, redigono i piani comunali per la mobilità ciclistica, in coerenza con il piano regionale e il piano provinciale, ove vigente. I piani comunali individuano e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari a livello comunale per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica organica e funzionale.
I piani provinciali e i piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, in particolare i centri scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica con particolare riferimento ai poli di interscambio modale e ai poli sanitari ed ospedalieri, alle aree verdi ricreative e sportive e, in generale, agli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.


Disposizioni particolari per i comuni sedi di stazioni ferroviarie

I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di poli di interscambio modale, provvedono, all’interno o in prossimità delle suddette infrastrutture, alla realizzazione di ciclostazioni, ovvero di adeguati impianti per il deposito custodito di biciclette, con eventuale annesso servizio di noleggio e manutenzione.
Per la realizzazione delle ciclostazioni, i comuni possono stipulare convenzioni con le aziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane o di autolinee.


Finalità degli interventi per la mobilità ciclistica

Gli interventi per la mobilità ciclistica, in conformità alla legge 19 ottobre 1998, n. 366, nel rispetto delle caratteristiche tecniche fissate dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557, sono finalizzati alla progettazione, realizzazione e promozione di:

a) reti urbane o extraurbane di itinerari e piste ciclabili e ciclopedonali;
b) itinerari ciclabili turistici e infrastrutture connesse;
c) poli di interscambio modale;
d) strutture e centri di servizio alla mobilità ciclistica, sia in ambito urbano che extraurbano.


Gli interventi a livello comunale comprendono:

a) realizzazione di sottopassi e sovrappassi ciclabili e ciclopedonali;
b) dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico e motorizzato;
c) costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi o custoditi, e di centri di noleggio riservati alle biciclette, prioritariamente in corrispondenza dei centri intermodali di trasporto pubblico, d’intesa con le società di gestione e presso strutture pubbliche;
d) messa in opera di segnaletica, verticale e orizzontale, specializzata per il traffico ciclistico, nonché di segnaletica integrativa dedicata agli itinerari ciclabili;
e) predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l’intermodalità fra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;
f) intese con i soggetti esercenti i servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie al fine di promuovere l’intermodalità tra la bicicletta e il treno, in particolare per la realizzazione di parcheggi per biciclette nelle aree di pertinenza delle stazioni ferroviarie e la promozione del trasporto della bicicletta al seguito;
g) intese con le aziende di trasporto pubblico per l’integrazione con l’uso della bicicletta, nonché per la predisposizione di strutture per il trasporto delle biciclette sui mezzi pubblici;
h) realizzazione di servizi di biciclette a noleggio;
i) realizzazione di conferenze, attività culturali ed iniziative
educative atte a favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto;
j) attivazione presso gli enti preposti al turismo di servizi di informazione per cicloturisti;
k) redazione, pubblicazione e divulgazione di cartografia
specializzata, anche di tipo elettronico;
l) ogni ulteriore intervento finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico, anche attraverso la creazione di punti di manutenzione della bicicletta, ed in particolare iniziative formative ed informative sull’utilizzo di protezioni del ciclista quali abbigliamento e casco.


Oltre alla “nuova” normativa regionale, gli Enti locali, in base al art. 3 del DM 557/99, hanno i seguenti obblighi in tema di ciclabilità:

La “nuova” normativa regionale si innesta sul DM 557/99, che prevede che gli enti locali si debbano dotare dei seguenti strumenti di pianificazione e di progettazione:

a) un piano della rete degli itinerari ciclabili, nel quale siano previsti gli interventi da realizzare, comprensivo dei dati sui flussi ciclistici, delle lunghezze dei tracciati, della stima economica di spesa e di una motivata scala di priorità e di tempi di realizzazione. Il livello di indagini preliminari e di dettaglio degli elaborati di piano deve essere adeguato alla estensione dimensionale della rete ciclabile ed alla complessità del modello di organizzazione della circolazione delle altre componenti di traffico.
Per i comuni che sono tenuti alla predisposizione del Piano urbano del traffico (PUT), ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il piano della rete ciclabile deve essere inserito in maniera organica, quale piano di settore, all'interno del PUT, secondo le indicazioni delle direttive ministeriali pubblicate nel supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1995.
Per i comuni non tenuti alla predisposizione del PUT occorre comunque procedere ad una verifica di compatibilità, soprattutto ai fini della sicurezza, con le altre modalità di trasporto;

b) i progetti degli itinerari ciclabili, previsti dal piano di cui al punto a), che prevedano anche, ove necessario, la riqualificazione dello spazio stradale circostante; in particolare, i progetti devono considerare e prevedere adeguate soluzioni per favorire la sicurezza della mobilità ciclistica nei punti di maggior conflitto con i pedoni e i veicoli a motore (intersezioni, accessi a nodi attrattivi, ecc.).


Finanziamenti

La L.R. 6 giugno 2012, n. 27 all’art. 11 prevede per l’anno 2014 il concorso al finanziamento degli interventi di investimento per una spesa massima di euro 2.000.000. E’ quindi opportuno che gli enti fin da subito provvedano a predisporre la pianificazione per la mobilità in bicicletta, in modo da trovarsi “preparati” per la scadenza dei bandi regionali.