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Premessa

Di seguito sono riportate le principali modifiche al Codice del commercio (l.r. 28/2005) e alla legge sul Governo del territorio (l.r. 1/2005) che recepiscono sostanzialmente quanto introdotto dal decreto Salva Italia in tema di liberalizzazioni   nell’ambito della pianificazione commerciale.

 

PRINCIPALI MODIFICHE ALLE NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO – L.R. 3 gennaio 2005 n. 1

Sarà il Piano di Indirizzo Territoriale a tracciare le prescrizioni e gli indirizzi per la localizzazione delle GSV

Al fine di introdurre nell’ordinamento regionale un sistema di pianificazione per l’insediamento di grandi strutture di vendita finalizzato alla tutela dell’ambiente, ivi compreso l’ambiente urbano, del paesaggio e dei beni culturali, della salute e dei lavoratori, è stato disposto che il piano d’indirizzo territoriale (PIT) detti le prescrizione e gli indirizzi per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita, e che le previsioni comunali di grandi strutture di vendita siano assoggettate a una verifica di sostenibilità avente lo scopo di verificare a livello di ambiti sovracomunali il rispetto delle suddette prescrizioni. La valutazione a livello sovracomunale è necessaria in ragione degli effetti che possono avere le grandi strutture.


Nell’attesa che iComuni si adeguino al PIT cosa succederà alle destinazioni commerciali già previste negli strumenti urbanistici?

In ragione del fatto che il PIT e, successivamente, gli strumenti di pianificazione dei comuni e delle province devono essere adeguati al nuovo quadro normativo, è stata prevista una disciplina transitoria per le destinazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale disciplina prevede sostanzialmente una verifica di sostenibilità territoriale di livello sovracomunale, che si rende necessaria in quanto tali previsioni sono state adottate nell’ambito di un sistema che regolava lo sviluppo di grandi strutture mediante un contingentamento quantitativo e quindi le stesse potrebbero essere state previste non tenendo conto di elementi necessari per la compatibilità con il nuovo sistema.


Tutto si svolgerà all’interno della Conferenza di Pianificazione

La disciplina per l’inserimento di nuove destinazioni d’uso per grandi strutture durante il periodo di adeguamento degli strumenti di pianificazione al nuovo quadro normativo è necessaria per garantire, durante tale periodo, che la possibilità di nuove aree destinate all’insediamento di grandi strutture venga effettuata nel rispetto di criteri di sostenibilità territoriale, valutati con una verifica in sede di conferenza a livello sovra comunale. A tali fini è prevista una conferenza di pianificazione, nuovo istituto concertativo.


Conferenza di Pianificazione: natura, soggetti coinvolti e compiti

La conferenza di Pianificazione è composta dai tecnici dei comuni appartenenti all’ambito sovracomunale, della Regione e della provincia nonché dei comuni confinanti ricadenti in altro ambito sovracomunale. La conferenza è inoltre chiamata a valutare la sostenibilità degli interventi e la sussistenza delle condizioni per applicare la perequazione intercomunale.


Criteri per la verifica di sostenibilità territoriale

La verifica di sostenibilità territoriale a livello sovracomunale delle previsioni di destinazioni d’uso per grandi strutture di vendita è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

  1. la capacità di assorbimento, da parte dell’infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell’ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio;
  2. il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell’incremento dovuto alla movimentazione veicolare indotta dalla nuova struttura di vendita;
  3. la sostenibilità rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti UNESCO, delle reti di fruizione storica del territorio e dei beni paesaggistici di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
  4. l’incidenza degli effetti sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimità, al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree più scarsamente popolate;
  5. l’incidenza degli effetti sui caratteri specifici e sulle attività proprie dei centri storici compresi nell’ambito, e le necessarie garanzie di permanenza delle attività commerciali d’interesse storico, di tradizione e di tipicità.

Concetto di perequazione territoriale

Viene introdotto il nuovo istituto della perequazione territoriale a cui si potrà ricorrere nel caso di previsioni di grandi strutture di vendita. La perequazione è prevista in considerazione degli oneri, sia territoriali che ambientali, che deriveranno dalla realizzazione della grande struttura ed a tal fine sono previste adeguate perequazioni per i comuni ricadenti nell’area limitrofa. I comuni e la provincia interessati, attraverso la sottoscrizione di un accordo, istituiscono un apposito fondo nel quale far confluire risorse proprie e parte degli oneri derivanti dall’attività edilizia. Gli enti coinvolti decidono le modalità di costituzione e di gestione del fondo.


Allegati

l.r n. 52 -2012 - Modifiche al codice del commercio e alla legge sul governo del territorio
l.r. n. 28 - 2005 - Codice del Commercio - testo coordinato
l.r. n. 1 - 2005 - Legge governo del territorio - testo coordinato